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dalla Costituzione |
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Struttura della società Art. 1. L’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche è uno Stato socialista degli operai e dei contadini. Art. 2. La base politica dell’URSS è costituita dai soviet dei deputati dei lavoratori che si sono sviluppati e consolidati in seguito all’abbattimento del potere dei proprietari fondiari e dei capitalisti e alla vittoria della dittatura del proletariato. Art. 3. Tutto il potere nell’URSS appartiene ai lavoratori della città e della campagna, rappresentati dai soviet dei deputati dei lavoratori. Art. 4. La base economica dell’URSS è costituita dal sistema socialista dell’economia e dalla proprietà socialista degli strumenti e mezzi di produzione, che si sono affermati in seguito alla liquidazione del sistema capitalista dell’economia, all’abolizione della proprietà privata degli strumenti e mezzi di produzione e all’eliminazione dello sfruttamento dell’uomo da parte dell’uomo. Art. 5. La proprietà socialista nell’URSS ha la forma di proprietà statale (bene pubblico) oppure la forma di proprietà cooperativa e kolkhosiana (proprietà dei singoli kolkhoz, proprietà delle associazioni cooperative). Art. 6. La terra, il sottosuolo, le acque, i boschi, le officine, le fabbriche, le miniere, le cave, le ferrovie, i trasporti acquei e aerei, le banche, i mezzi di comunicazione, le grandi aziende agricole organizzate dallo Stato (sovkhoz, stazioni di macchine e trattori ecc.) ed anche le aziende comunali e la parte fondamentale del patrimonio edilizio nelle città e nei centri industriali, sono proprietà dello Stato, cioè dei beni pubblici. Art. 7. Le aziende collettive dei kolkhoz e delle organizzazioni cooperative, con le loro scorte vive e morte, la produzione fornita dai kolkhoz e dalle organizzazioni cooperative, come pure le loro costruzioni di uso collettivo, sono proprietà collettiva socialista dei kolkhoz e delle organizzazioni cooperative. Oltre al reddito fondamentale dell’economia collettiva del kolkhoz, ogni nucleo familiare kolkhosiano, in conformità allo statuto dell’artel agricolo, ha in godimento personale un piccolo appezzamento di terreno attinente alla casa, e ha in proprietà personale l’azienda ausiliaria relativa a tale appezzamento, la casa di abitazione, il bestiame di produzione, gli animali da cortile ed i piccoli attrezzi agricoli. Art. 8. La terra occupata dai kolkhoz viene assegnata in godimento gratuito e per una durata illimitata, cioè in perpetuo. Art. 9. Accanto al sistema socialista dell’economia, che è la forma economica dominante nell’URSS, la legge ammette la piccola azienda privata dei contadini non associati e degli artigiani, fondata sul lavoro personale ed escludente lo sfruttamento del lavoro altrui. Art. 10. Il diritto di proprietà personale dei cittadini sui proventi del loro lavoro e sui loro risparmi, sulla casa di abitazione e sull’azienda domestica ausiliaria, sugli oggetti dell’economia domestica e di uso quotidiano, sugli oggetti di consumo e di comodo personale, e il diritto di eredità della proprietà personale dei cittadini sono tutelati dalla legge. Art. 11. La vita economica dell’URSS viene determinata e diretta da un piano statale dell’economia nazionale, allo scopo di aumentare la ricchezza sociale, di elevare costantemente il livello di vita materiale e culturale dei lavoratori, di consolidare l’indipendenza dell’URSS e di rafforzare la sua capacità di difesa. Art. 12. Il lavoro nell’URSS è un dovere e una questione di onore per ogni cittadino atto al lavoro, secondo il principio: "Chi non lavora, non mangia". Nell’URSS si attua il principio del socialismo: "Da ciascuno secondo le sue capacità, a ciascuno secondo il suo lavoro". Struttura dello stato Art. 13. L’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche è uno Stato federale costituito sulla base dell’unione volontaria, a parità di diritti, delle seguenti repubbliche Socialiste Sovietiche: Repubblica Socialista Federativa Sovietica della Russia; Repubblica Socialista Sovietica dell’Ucraina; Repubblica Socialista Sovietica della Bielorussia; Repubblica Socialista Sovietica dell’Uzbekistan; Repubblica Socialista Sovietica del Kazakhstan; Repubblica Socialista Sovietica della Georgia; Repubblica Socialista Sovietica dell’Azerbaigian; Repubblica Socialista Sovietica della Lituania; Repubblica Socialista Sovietica della Moldavia; Repubblica Socialista Sovietica della Lettonia; Repubblica Socialista Sovietica della Kirghisia; Repubblica Socialista Sovietica dell’Armenia; Repubblica Socialista Sovietica del Pagikistan; Repubblica Socialista Sovietica del Turkmenistan; Repubblica Socialista Sovietica dell’Estonia. Art. 14. Sono di competenza dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, rappresentata dai suoi organi supremi del potere statale dagli organi di governo dello Stato: a) la rappresentanza dell’Unione nelle relazioni internazionali, la conclusione, la ratifica e la denunzia dei trattati dell’URSS con altri Stati, la fissazione di regole generali per le relazioni delle Repubbliche federate con Stati esteri; b) le questioni della guerra e della pace; c) l’ammissione di nuove repubbliche all’URSS; d) il controllo dell’osservanza della Costituzione dell’URSS e della conformità delle Costituzioni delle Repubbliche federate con la Costituzione dell’URSS; e) la ratifica delle modificazioni di confine tra le Repubbliche federate; f) la ratifica della formazione di nuove Repubbliche autonome e regioni autonome in seno alle Repubbliche federate; g) l’organizzazione della difesa dell’URSS, la direzione di tutte le Forze Armate dell’URSS, la fissazione dei principi organizzativi fondamentali delle formazioni militari delle Repubbliche federate; h) il commercio estero sulla base del monopolio di Stato; i) la protezione della sicurezza dello Stato; k) la determinazione dei piani dell’economia nazionale dell’URSS; l) L’approvazione del bilancio statale unico dell’URSS e il controllo sulla sua esecuzione, l’istituzione delle imposte e delle entrate che concorrono alla formazione dei bilanci dell’Unione, delle Repubbliche e locali; m) l’amministrazione delle banche, delle aziende e delle organizzazioni industriali e agricole, ed anche delle aziende commerciali; la direzione generale dell’industria e dell’edilizia di competenza federale-repubblicana; n) l’amministrazione dei trasporti e delle comunicazioni; o) la direzione del sistema monetario e creditizio; p) l’organizzazione dell’assicurazione di Stato; q) l’emissione e la concessione di prestiti; r) la determinazione dei principi fondamentali nel campo dell’istruzione e della sanità pubblica; s) l’organizzazione di un sistema unico di statistica dell’economia nazionale; t) la determinazione dei principi della legislazione del lavoro; u) la determinazione dei principi dell’organizzazione e della procedura giudiziaria, della legislazione civile e penale; v) la legislazione sulla cittadinanza dell’Unione, la legislazione sui diritti degli stranieri; x) l’istituzione dei principi della legislazione sul matrimonio e sulla famiglia; y) la promulgazione degli atti di amnistia per tutta l’Unione. Art. 15. La sovranità delle Repubbliche federate non ha altri limiti eccetto quelli indicati dall’art. 14 della Costituzione dell’URSS. Oltre questi limiti, ogni Repubblica federata esercita il potere statale in modo indipendente. L’URSS tutela i diritti sovrani delle Repubbliche federate. Art. 16. Ogni Repubblica federata ha la propria Costituzione, che tiene conto delle particolarità della Repubblica e che è pienamente conforme alla Costituzione dell’URSS. Art. 17. Ogni Repubblica federata conserva il diritto di uscire liberamente dall’URSS. Art. 18. Il territorio delle Repubbliche federate non può essere modificato senza il loro consenso. a) Ogni Repubblica federata ha il diritto di stabilire relazioni dirette con Stati esteri, di concludere con essi degli accordi e di scambiare rappresentanti diplomatici e consolari. b) Ogni Repubblica federata ha le proprie formazioni militari repubblicane. Art. 19. Le leggi dell’URSS hanno eguale vigore nei territori di tutte le Repubbliche federate. Art. 20. In caso di divergenza tra la legge di una Repubblica federata e la legge federale, ha vigore la legge federale. Art. 21. Per i cittadini dell’URSS è istituita una cittadinanza federale unica. Ogni cittadino di una Repubblica federata è cittadino dell’URSS.
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